Art. 84 Altre competenze
Fatti salvi i diritti del Popolo, il Parlamento: - a.
- elegge i membri del Tribunale cantonale, il procuratore pubblico e i membri delle altre autorità designate dalla legge;
- b.
- approva i trattati internazionali e intercantonali e altre convenzioni di diritto pubblico che non siano di competenza esclusiva del Governo;
- c.
- discute il programma governativo e la sua realizzazione;
- d.
- approva i piani cantonali concernenti l’economia, l’edilizia e la pianificazione del territorio e ne determina l’obbligatorietà;
- e.
- approva i piani finanziari dello Stato;
- f.
- delibera sul bilancio preventivo e approva il conto di Stato;
- g.
- decide qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore ai cinque decimillesimi dell’importo degli introiti esposti nell’ultimo bilancio preventivo o di una spesa periodica superiore ai cinque centomillesimi dello stesso importo;
- h.
- pronuncia sulle transazioni immobiliari, sulla concessione di fideiussioni e sulla partecipazione a imprese economiche, se le somme in gioco sono superiori ai cinque decimillesimi dell’importo degli introiti esposti nell’ultimo bilancio preventivo;
- i.
- autorizza i prestiti pubblici;
- j.
- approva i rapporti di gestione del Governo, dei tribunali e degli istituti cantonali autonomi;
- k.
- decide i conflitti di competenza in cui la Corte costituzionale sia parte in causa;
- l.
- esercita il diritto di grazia;
- m.
- accorda l’amnistia;
- n.
- si esprime sulla risposta del Governo alle consultazioni federali riguardanti oggetti importanti;
- o.
- esercita il diritto d’iniziativa dello Stato in materia federale;
- p.
- esercita il diritto di chiedere, con altri Cantoni, la convocazione straordinaria dell’Assemblea federale e l’indizione di una votazione popolare su una legge federale o su un decreto federale;
- q.
- esercita qualsiasi altra competenza che gli sia devoluta dalla Costituzione o dalla legge.
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