Ordinanza quadro
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Art. 5 Personale sottoposto al diritto delle obbligazioni
(art. 6 cpv. 5 e 6 LPers) 1 I datori di lavoro possono sottoporre il loro personale ausiliario, i loro stagisti nonché i loro lavoratori a domicilio al Codice delle obbligazioni (CO)19. 2 ...20 3 Le FFS convengono con le associazioni del personale gli standard minimi in materia sociale e di diritto del lavoro per il personale sottoposto al CO. Ne sono esclusi i quadri superiori. Il Consiglio dei PF disciplina gli standard minimi nelle sue disposizioni di esecuzione conformemente all’articolo 2 capoversi 2 e 3. Il rendiconto è disciplinato nell’articolo 4.21 3bis Le FFS possono sottoporre in particolare il personale seguente al CO:22
3ter La Posta e le FFS disciplinano le condizioni di assunzione di tale personale tenendo conto del mercato del lavoro. Coinvolgono le associazioni del personale che rappresentano gli impiegati di cui al capoverso 3bis lettere b, c e d nell’elaborazione delle condizioni di assunzione di tali categorie di personale.24 4 L’Istituto universitario federale per la formazione professionale può sottoporre il personale seguente al CO:
19 RS 220 20 Abrogato dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1511). 21 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 24 ott. 2012 sull’organizzazione della Posta Svizzera, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6089). 22 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 24 ott. 2012 sull’organizzazione della Posta Svizzera, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6089). 23 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2002 (RU 2003 240). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2209). 24 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2209). 25 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 575). |