Ordinanza quadro
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Art. 4 Rendiconto
(art. 4 e 5 LPers) 1 I datori di lavoro rendono pubblici i loro obiettivi, misure e strumenti di politica del personale importanti dal punto di vista politico, finanziario o economico e rendono conto della loro attuazione (reporting) affinché Consiglio federale e Assemblea federale possano verificare:
2 I datori di lavoro rendono conto in particolare:
3 Il Dipartimento federale delle finanze può domandare altri dati significativi di politica del personale. 4 Fanno rapporto:
5 I dipartimenti e la Cancelleria federale forniscono all’Ufficio federale del personale le indicazioni necessarie per il rendiconto. L’Ufficio valuta le indicazioni in funzione della loro portata strategica e le correla agli sviluppi in materia economica e sociale, affinché il Consiglio federale possa attuare una politica lungimirante in materia di personale. 6 Il Consiglio federale fornisce un rapporto all’Assemblea federale nell’ambito dell’accordo previsto dall’articolo 5 capoverso 1 LPers. Integra pure nel suo rapporto le indicazioni convenute con le commissioni parlamentari di vigilanza concernenti il personale dei tribunali della Confederazione, dei Servizi del Parlamento, del Ministero pubblico della Confederazione e dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.18 15 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 24 ott. 2012 sull’organizzazione della Posta Svizzera, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6089). 16 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. 17 Abrogata dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1511). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1511). |