Art. 3 Composizione
1 La commissione di conciliazione si compone di un presidente, quattro ulteriori membri e quattro membri supplenti. 2 I membri e i membri supplenti rappresentano pariteticamente gli istituti del settore dei PF nella loro qualità di datore di lavoro, da un lato, e il rispettivo personale, corpo professorale compreso, dall’altro. 3 La commissione di conciliazione consta dello stesso numero di donne e di uomini nelle funzioni di membri e membri supplenti. 4 Le comunità linguistiche sono adeguatamente rappresentate. |