Ordinanza
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Art. 12 Riduzioni del fitto in caso di prestazioni suppletive da parte dell’affittuario
Se è stato convenuto che l’affittuario debba fornire prestazioni accessorie, ad esempio obblighi di manutenzione, eccedenti quanto previsto dalla legge, gli oneri del locatore, compresi nel fitto massimo autorizzato, vanno ridotti in misura proporzionale. Nel caso di edifici situati su singoli fondi (art. 10) la riduzione può ammontare ad un massimo del 50 per cento del fitto massimo autorizzato. |