Ordinanza
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Art. 2 Scopo di JANUS e dei suoi sottosistemi
1 Il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione serve all’esecuzione di dette indagini nell’ambito di competenza della Confederazione. 2 Il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali serve a facilitare:
3 Il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale sostiene le autorità cantonali di perseguimento penale e i servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni nelle indagini preliminari e nelle inchieste di polizia giudiziaria che non sono di competenza della giurisdizione penale federale e non rientrano nel campo d’applicazione del Codice di procedura penale6, della LUC, della legge federale del 21 marzo 19977 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) e della LAIn.8 4 Il sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol serve a facilitare la gestione dei documenti e degli incarti trattati da fedpol. 6 RS 312.0 7 RS 120 8 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 6 dell’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151). |