Ordinanza
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Art. 9 Comunicazione dei dati del RIPOL
1 Fedpol utilizza i dati trattati nel RIPOL per l’elaborazione del Repertorio svizzero dei segnalamenti. 2 Tali dati possono essere comunicati alle autorità seguenti per l’adempimento dei loro compiti legali in virtù dell’articolo 15 LSIP o degli obblighi internazionali:
3 Fedpol, la Direzione generale delle dogane e le autorità di polizia dei Cantoni possono, in singoli casi, comunicare per iscritto o verbalmente dati del RIPOL alle autorità di cui all’articolo 6, nella misura in cui tali dati servano all’adempimento dei loro compiti legali. 4 Su richiesta, fedpol può comunicare per iscritto o verbalmente dati del RIPOL all’Ufficio europeo di polizia (Europol) nell’ambito della cooperazione per la lotta contro la criminalità internazionale nei settori della criminalità di cui all’articolo 3 dell’accordo del 24 settembre 200415 tra la Confederazione svizzera e l’Ufficio europeo di polizia. 5 La comunicazione dei dati deve essere corredata da un’indicazione dalla quale risulti che l’informazione ha carattere interno ai sensi dell’ordinanza del 4 luglio 200716 sulla protezione delle informazioni e non può essere trasmessa ad altri interessati. 15 RS 0.362.2 16 RS 510.411 |