Ordinanza
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Art. 15 Scambio di informazioni supplementari
1 Conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE55, l’ufficio SIRENE scambia con altri uffici SIRENE e con le autorità svizzere competenti le informazioni supplementari, necessarie nell’ambito della segnalazione:
2 Le informazioni supplementari sono scambiate esclusivamente nei casi concreti. È fatto salvo l’articolo 26. 55 Cfr. nota relativa all’art. 8 cpv. 1. |