Ordinanza
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Art. 33 Condizioni
1 Ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato possono essere segnalati persone, veicoli, natanti, aeromobili e container. 2 La segnalazione di persone ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato è consentita soltanto se il diritto federale o cantonale lo prevede per il perseguimento penale, per prevenire minacce alla sicurezza pubblica o per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera e se:
3 L’ufficio SIRENE informa gli altri Stati Schengen sulla diffusione di una segnalazione ai sensi del capoverso 2 lettera c. 4 La segnalazione di veicoli, natanti, aeromobili e container ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato è consentita soltanto se il diritto federale o cantonale lo prevede e se sussistono indizi concreti di un collegamento con reati gravi o con gravi minacce di cui al capoverso 2. 5 Per reati gravi ai sensi dei capoversi 2 e 4 s’intendono i reati di cui all’articolo 286 capoverso 2 del Codice di procedura penale75. 75 RS 312.0 |