Ordinanza
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Art. 14 Connessioni tra segnalazioni
1 L’ufficio SIRENE è autorizzato a creare una connessione tra due o più segnalazioni, se sussiste una reale esigenza operativa. 2 Una connessione non influisce sulla misura da adottare o sulla durata di conservazione delle segnalazioni interconnesse. 3 La connessione non comporta alcuna modifica dei diritti d’accesso. 4 Le autorità possono vedere le connessioni soltanto se dispongono del diritto d’accesso alle segnalazioni interconnesse. 5 Se una connessione tra segnalazioni creata da un altro Stato Schengen non è compatibile con il diritto svizzero o con gli obblighi internazionali della Svizzera, l’ufficio SIRENE è tenuto ad adottare le misure necessarie affinché le autorità svizzere non possano vedere tale connessione. |