Ordinanza
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Art. 19d Compiti delle autorità competenti per la segnalazione
1 Le autorità competenti per la segnalazione ai fini del rimpatrio di cui all’articolo 19b capoverso 1 verificano se le condizioni per una segnalazione nel SIS sono adempite. 2 Mettono a disposizione dell’ufficio SIRENE i documenti e le informazioni seguenti:
3 Effettuano nel sistema le modifiche dei dati personali comunicate dall’ufficio SIRENE. 4 Garantiscono la loro raggiungibilità. |