Ordinanza
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Art. 29 Condizioni 144
1 È consentito segnalare persone scomparse secondo l’articolo 28 lettera a soltanto se:
2 Le persone bisognose di protezione capaci di discernimento di cui all’articolo 28 lettera c possono essere oggetto di una segnalazione soltanto se vi acconsentono o su ordine delle autorità cantonali di polizia. 3 L’autorità che registra una segnalazione relativa a persone di cui all’articolo 28 lettere a e c, all’atto della registrazione, trasmette all’ufficio SIRENE la documentazione dell’autorità segnalante motivante la segnalazione. 4 Le condizioni della segnalazione di persone scomparse e di persone bisognose di protezione sono rette dall’articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862145. 5 Alla segnalazione di persone scomparse può essere aggiunto il profilo del DNA soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1862 e di cui nella decisione di esecuzione (UE) 2021/31146. 6 Conformemente all’articolo 14a, la segnalazione può essere integrata con la segnalazione di oggetti se sussiste un indizio chiaro che sono collegati alla persona oggetto della segnalazione. 144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 651). 145 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2 146 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 11b cpv. 1 |