Ordinanza
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Art. 43 Durata, cancellazione e proroga delle segnalazioni di persone 167
1 Conformemente agli articoli 53 paragrafi 1–7 e 55 paragrafi 1–4 e 6 del regolamento (UE) 2018/1862168, agli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) 2018/1861169 e all’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1860170, le segnalazioni di persone sono cancellate quando lo scopo della segnalazione è stato raggiunto. 2 Le segnalazioni ai fini del rimpatrio sono cancellate non appena è avvenuto il rimpatrio dalla Svizzera o è pervenuta una conferma del rimpatrio. La SEM può assumere i compiti dei Cantoni se la cancellazione ne risulta semplificata. 3 Le segnalazioni di persone sono cancellate automaticamente entro i seguenti termini:
4 L’ufficio SIRENE è informato automaticamente, con quattro mesi di anticipo, sulla cancellazione programmata dal sistema. 5 L’ufficio SIRENE controlla, d’intesa con l’autorità segnalante in RIPOL, se è necessaria una proroga della segnalazione. 6 La SEM è informata automaticamente, con quattro mesi di anticipo, sulla cancellazione delle segnalazioni in uscita dal SIMIC programmata dal sistema. 7 Prima della cancellazione automatica della segnalazione, la SEM controlla se è necessaria una proroga della segnalazione e, all’occorrenza, contatta l’autorità segnalante nel SIMIC. 8 Una segnalazione può essere prorogata se ciò è necessario e proporzionale allo scopo. In tal caso è necessaria una valutazione individuale; quest’ultima è verbalizzata. 9 In caso di proroga i capoversi 1–7 si applicano per analogia. 10 Nel caso in cui l’ufficio SIRENE constata che una segnalazione ha raggiunto il suo scopo, la procedura è retta dall’articolo 53 paragrafo 9 del regolamento (UE) 2018/1862 e dall’articolo 39 paragrafo 7 del regolamento (UE) 2018/1861. 167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 651). 168 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2 169 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2 170 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 nov. 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione secondo GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1. |