Ordinanza
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Art. 17 Ritiro cautelativo dell’arma personale
1 Se sussistono seri segni o indizi di un impiego pericoloso o abusivo dell’arma personale secondo l’articolo 113 capoverso 1 LM, il comandante di circondario ordina il ritiro cautelativo dell’arma personale. Egli può incaricare il corpo di polizia cantonale di ritirare, alla sua attenzione, l’arma personale. 2 Se le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché i medici o gli psicologi curanti o incaricati di una perizia vengono a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, possono informarne il Comando Istruzione o il Servizio medico militare. I militari possono comunicare le pertinenti informazioni al loro comandante. In casi giustificati, quest’ultimo avvia immediatamente i provvedimenti necessari. 3 Se viene a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, il Comando Istruzione deve incaricare il comandante di circondario del ritiro cautelativo dell’arma personale. Deve indicare per scritto i motivi dell’incarico. 4 Se l’arma personale è stata ritirata a titolo cautelativo, l’organo che ha proceduto al ritiro la consegna senza indugio a un punto di ristabilimento. 5 L’organo che ha proceduto al ritiro informa senza indugio in merito al ritiro:
6 Il Comando Istruzione decide in merito al ritiro definitivo o alla riconsegna dell’arma personale. 7 Per il ritiro cautelativo non è riscossa alcuna tassa. |