Ordinanza
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Art. 5 Disposizioni in materia d’origine
1 Fatto salvo il capoverso 2, le aliquote di dazio fissate nell’allegato 2 della presente ordinanza sono applicabili solo alle merci che adempiono le condizioni d’origine stabilite nelle convenzioni, negli accordi e negli scambi di lettere menzionati nell’allegato 1. 2 L’«aliquota preferenziale UE» di cui all’allegato 2 è applicabile alle merci delle voci di tariffa 2309.1021 e 2309.1029, qualora la domanda di attribuzione di una quota del contingente doganale n. 32 sia corredata del rispettivo titolo d’esportazione UE AGREX, fornendo la prova che:
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