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Art. 24 Oggetto
1 Al fine di verificare l’attuazione delle misure di salvaguardia possono essere svolte ispezioni. 2 Durante l’ispezione si può verificare in particolare:
3 Inoltre possono essere sottoposte a verifica le notifiche di cui agli articoli 15–22 e le indicazioni fornite secondo l’articolo 23. Non sono assoggettate a verifica le notifiche relative alle forniture di cui all’articolo 17. |