Ordinanza
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Art. 2 Ammontare totale ridotto
(art. 8 cpv. 3 LRCN) 1 L’ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:
2 Tale ammontare della copertura vale anche se due o più dei succitati impianti sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare conformemente all’articolo 2 lettera a LRCN. 3 L’ammontare totale della copertura è di 80 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio, per ciascun trasporto di sostanze nucleari che non rientra nei criteri di cui all’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2. 2 Introdotta dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 861). |