Ordinanza
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Art. 9 Contributi per i trasporti di sostanze nucleari
(art. 12 LRCN) 1 Il calcolo dei contributi per la copertura dei danni nucleari che sono tenuti a versare alla Confederazione coloro che rispondono del trasporto di sostanze nucleari è disciplinato negli allegati 2 e 3. 2 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale. 3 Nella stima provvisoria dei contributi, l’UFE distingue fra sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 1 lettera c e sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3. 4 L’UFE calcola i contributi definitivi al termine dell’esercizio annuale. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimborsate o riscosse successivamente. |
