Ordinanza
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Art. 2 Obiettivo delle sperimentazioni pilota
1 Possono essere svolte esclusivamente sperimentazioni pilota per acquisire conoscenze scientifiche sull’impatto di misure, strumenti o modi di procedere, segnatamente sistemi di distribuzione, concernenti l’impiego di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa a scopi non medici. 2 Devono in particolare fornire conoscenze in merito agli effetti su:
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