Ordinanza
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Art. 20 Smaltimento
1 Dopo la conclusione della sperimentazione pilota i prodotti della canapa non usati devono essere consegnati alle autorità esecutive cantonali competenti per lo smaltimento. 2 Lo stesso vale per le quantità trattenute come campioni allo scadere del periodo di conservazione prescritto secondo l’articolo 10 capoverso 3. |