Ordinanza del DFI
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Art. 28a Disposizioni transitorie della modifica del 23 ottobre 2019 75
1 Gli oggetti non conformi all’articolo 14 capoverso 1 della modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 7 luglio 2020. 2 Per gli oggetti non conformi all’articolo 22 capoverso 1quater della modifica del 23 ottobre 2019 si applicano le disposizioni transitorie di cui ai numeri 1 e 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2018/151376. 3 Gli oggetti non conformi alle altre disposizioni della modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 novembre 2020. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. 75 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3405). 76 Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, GU L 256 del 12.10.2018, pag. 1. |