Ordinanza
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Art. 27 Computo della sostanza cui si è rinunciato
(art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD) 1 Per il calcolo delle prestazioni transitorie, l’importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l’articolo 13 capoversi 2 e 3 LPTD è ridotto annualmente di 10 000 franchi. 2 L’importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno. 3 Per il calcolo delle prestazioni transitorie è determinante l’importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell’anno per cui è riscossa la prestazione. |