Ordinanza
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Art. 42 Versamento di arretrati
1 Se, in attesa dell’assegnazione di prestazioni transitorie, un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso a una persona anticipi destinati al suo sostentamento durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni transitorie, l’anticipo può essere rimborsato direttamente all’ente in questione al momento del pagamento posticipato. 2 Se ha accordato riduzioni di premio nell’assicurazione malattie durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni transitorie, un Cantone può compensare il pagamento di queste ultime con le riduzioni di premio già versate. |