Accordo europeo
|
Art. 12 Misure per assicurare l’applicazione dell’accordo 30
1. Ogni parte contraente prende tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo, in particolare mediante adeguati controlli effettuati nei locali delle imprese e sulle strade, che coprano annualmente una parte importante e rappresentativa dei conducenti, delle imprese e dei veicoli di tutte le categorie di trasporto compresi nel campo di applicazione del presente accordo.
2. Nell’ambito di questo aiuto reciproco, le autorità competenti delle parti contraenti si comunicano regolarmente tutte le informazioni disponibili concernenti:
Nel caso di infrazioni gravi, tale informazione deve includere le sanzioni applicate. 3. Se, in occasione di un controllo su strada del conducente di un veicolo immatricolato in un’altra parte contraente, gli accertamenti effettuati danno motivo di credere che sono state commesse infrazioni non rilevabili nel corso di tale controllo per mancanza degli elementi necessari, le autorità competenti delle parti contraenti interessate si forniscono reciproco aiuto per chiarire la situazione. Nel caso in cui, a tale scopo, la parte contraente competente proceda a un controllo nei locali dell’impresa, i risultati di tale controllo sono comunicati all’altra parte contraente interessata. 4. Le parti contraenti cooperano allo scopo di organizzare controlli concertati sulle strade. 5. Ogni due anni, la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite pubblica un rapporto concernente l’applicazione, nelle parti contraenti, del paragrafo 1 del presente articolo.
A titolo eccezionale, se è constatata un’infrazione commessa da un’impresa con sede in un’altra parte contraente o in uno Stato non parte contraente, sarà applicata una sanzione sulla base della procedura prevista nell’accordo bilaterale sul trasporto su strada concluso tra le parti in questione. Le parti contraenti esamineranno, a partire dal 2011, l’eventualità di sopprimere la deroga prevista al paragrafo 6 b), a condizione che lo auspichino tutte.34 7. La parte contraente che avvia procedimenti o infligge una sanzione per una particolare infrazione fornisce per iscritto al conducente le debite prove.35 8. Le parti contraenti provvedono affinché un sistema di sanzioni proporzionate, che possono includere sanzioni pecuniarie, si applichi nei casi di inosservanza del presente accordo da parte delle imprese o dei caricatori, spedizionieri, operatori turistici, capifila, subappaltatori e agenzie di collocamento conducenti ad esse associati.36 30 Nuovo testo giusta le mod. dei 27 feb. 2004/16 giu. 2006, in vigore per la Svizzera dal 16 giu. 2014 (RU 2007 2209). 31 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 32 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 33 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 34 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 35 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 36 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). BGE
143 IV 63 (6B_1151/2015) from 21. Dezember 2016
Regeste: Anklageprinzip; Anwendbarkeit des AETR sowie der ARV 1 bei Auslandtaten. Anforderungen an die Anklageschrift hinsichtlich örtlicher Konkretisierung und Angabe der nach Auffassung der Staatsanwaltschaft anwendbaren Gesetzesbestimmungen (E. 2.2 und 2.3). Durchbrechung des Territorialitätsprinzips bei im Ausland begangenen Widerhandlungen gegen das AETR respektive die ARV 1. Frage des anwendbaren Sanktionsrechts (E. 3.1 und 3.2). |