Legge federale
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Art. 55a Coordinamento con la procedura d’asilo 98
Se la persona perseguita ha presentato una domanda d’asilo ai sensi della legge del 26 giugno 199899 sull’asilo, l’Ufficio federale e le autorità di ricorso decidono in merito all’estradizione tenendo conto degli atti della procedura d’asilo. 98 Introdotto dal n. I 3 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d’asilo e la procedura d’estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295). 99 RS 142.31 |
