|
Art. 124
III. Conguaglio delle rendite d’invalidità versate prima dell’età di pensionamento stabilita dal regolamento 1Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d’invalidità e non ha ancora raggiunto l’età di pensionamento stabilita dal regolamento, l’importo che gli spetterebbe conformemente all’articolo 2 capoverso 1ter della legge del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio in caso di soppressione della rendita d’invalidità vale come prestazione d’uscita. 2Le disposizioni sul conguaglio delle prestazioni d’uscita si applicano per analogia. 3Il Consiglio federale stabilisce in quali casi, in seguito alla riduzione della rendita d’invalidità per sovraindennizzo, l’importo di cui al capo-verso 1 non può essere utilizzato per il conguaglio. 1 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). |