|
Art. 61
II. Iscrizione nel registro di commercio 1Approvati gli statuti e costituita la direzione, l’associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio. 2L’iscrizione è obbligatoria se l’associazione:
3Per ottenere l’iscrizione devono essere deposti gli statuti ed indicati i membri della direzione. 1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). |