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Art. 120
B. Regime matrimoniale e diritto successorio 1 La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali. 2I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l’uno dell’altro.191 3 Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte:
191 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). 192 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). |