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Art. 9 Validità ed entrata in vigore
1 La presente Convenzione è valida dal momento in cui le parti concordatarie la sottoscrivono e la LCSFS entra in vigore. 2 Il Consiglio federale determina la data d’entrata in vigore della presente Convenzione d’intesa con la CDPE; può determinarne l’entrata in vigore retroattiva alla data d’entrata in vigore della LCSFS. |
