Convenzione per la salvaguardia dei diritti
|
Art. 29 Decisioni delle sezioni sulla ricevibilità e il merito
1. Se non viene presa alcuna decisione in virtù degli articoli 27 e 28 e non viene emessa alcuna sentenza in virtù dell’articolo 28, una sezione si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati in virtù dell’articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.15 2. Una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi interstatali presentati in virtù dell’articolo 33. Salvo decisione contraria della Corte per casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene adottata separatamente.16 3. …17 15 Nuovo testo giusta l’art. 9 cpv. 1 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1913). 16 Per. introdotto dall’art. 9 cpv. 2 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1913). 17 Abrogato dall’art. 9 cpv. 3 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, con effetto dal 1° giu. 2010 (RU 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1913). |