Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 19742

(Stato 16 settembre 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (RS 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 (RS 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).


Open article in different language:  DE  |  FR
Art. 55 Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie

Le Al­te Par­ti Con­traen­ti ri­nun­zia­no re­ci­pro­ca­men­te, sal­vo com­pro­mes­so spe­cia­le, a pre­va­ler­si dei trat­ta­ti, con­ven­zio­ni o di­chia­ra­zio­ni fra di lo­ro esi­sten­ti, in vi­sta di sot­to­met­te­re, per via di ri­cor­so, una con­tro­ver­sia na­ta dall’in­ter­pre­ta­zio­ne o dall’ap­pli­ca­zio­ne del­la pre­sen­te Con­ven­zio­ne ad una pro­ce­du­ra di re­go­la­men­to di­ver­sa da quel­le pre­vi­ste da det­ta Con­ven­zio­ne.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden