Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale |
Art. 3
1. La Commissione delle Comunità europee istituisce un sistema di scambio di informazioni sulle decisioni pertinenti emesse in applicazione della presente convenzione, della convenzione di Lugano del 1988 e degli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione. Il sistema deve essere accessibile al pubblico e contenere le decisioni dei giudici di ultimo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché le decisioni particolarmente importanti passate in giudicato ed emesse in applicazione della convenzione, della convenzione di Lugano del 1988 e degli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione. Le decisioni sono classificate e corredate di un riassunto. Il sistema comporta la trasmissione alla Commissione da parte delle autorità competenti degli Stati vincolati dalla presente convenzione delle decisioni di cui sopra emesse dai giudici di tali Stati. 2. Il Cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee effettuerà una selezione delle cause di particolare interesse per il corretto funzionamento della convenzione e presenterà tale giurisprudenza selezionata alla riunione di esperti, in conformità dell'articolo 5 del presente protocollo. 3. Fino a che la Commissione delle Comunità europee non avrà istituito il sistema di cui al paragrafo 1, la Corte di giustizia delle Comunità europee mantiene il sistema di scambio di informazioni previsto dal protocollo n. 2 della convenzione di Lugano del 1988 per le decisioni emesse in applicazione di quest'ultima e della presente convenzione. |