Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale |
Art. 50
1. L'istante che, nello Stato d'origine, ha beneficiato in tutto o in parte del gratuito patrocinio o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nel procedimento di cui alla presente sezione, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione dalle spese più ampia prevista nel diritto dello Stato richiesto. 2. L'istante che chiede l'esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un'autorità amministrativa in Danimarca, in Islanda o in Norvegia può invocare, nello Stato richiesto, i benefici di cui al paragrafo 1 se presenta un attestato del ministero della giustizia danese, islandese o norvegese comprovante che soddisfa le condizioni economiche richieste per beneficiare in tutto o in parte del gratuito patrocinio o dell'esenzione dalle spese. |