Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale |
Art. 59
1. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale. 2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, applica la legge di quest'ultimo Stato. |