Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale |
Art. 61
Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione alle quali venga contestata una violazione non dolosa davanti ai giudici penali di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere da persone a tal fine abilitate. Tuttavia, il giudice adito può ordinare la comparizione personale. Se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di difendersi potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati vincolati dalla presente convenzione. |