Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale |
Art. 65
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'articolo 66 e dell'articolo 67, la presente convenzione sostituisce, tra gli Stati vincolati dalla medesima, le convenzioni concluse tra due o più di essi relative alle stesse materie soggette alla presente convenzione. In particolare, sono sostituite le convenzioni menzionate nell'allegato VII. |