Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale |
Art. 67
1. La presente convenzione non pregiudica convenzioni da cui sono vincolate le parti contraenti o gli Stati vincolati dalla presente convenzione che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. Fatti salvi gli obblighi derivanti da altri accordi fra alcune parti contraenti, la presente convenzione non osta a che le parti contraenti concludano siffatte convenzioni. 2. La presente convenzione non osta a che il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione e da una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su quest'ultima anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione che non è parte di quella convenzione. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 26 della presente convenzione. 3. Le decisioni emesse in uno Stato vincolato dalla presente convenzione da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati vincolati dalla presente convenzione a norma del titolo III della presente convenzione. 4. Oltre ai casi previsti nel titolo III il riconoscimento o l'esecuzione può essere rifiutato se lo Stato richiesto non è vincolato dalla convenzione relativa a una materia particolare e la parte contro la quale è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione ha il domicilio nel territorio di tale Stato, ovvero in uno Stato membro della Comunità europea se lo Stato richiesto è uno Stato membro della Comunità europea e nel caso di convenzioni che dovrebbero essere concluse dalla Comunità europea, a meno che il riconoscimento o l'esecuzione della decisione sia possibile altrimenti in base alla legislazione dello Stato richiesto. 5. Se una convenzione relativa a una materia particolare di cui sono parti lo Stato d'origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni della presente convenzione concernenti le procedure relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni. |