Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale |
Art. 69
1. La presente convenzione è aperta alla firma della Comunità europea, della Danimarca e degli Stati che, alla data di apertura alla firma, sono membri dell'Associazione europea di libero scambio. 2. La presente convenzione è sottoposta alla ratifica dei firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Consiglio federale svizzero, che funge da depositario della presente convenzione. 3. Alla momento della ratifica le parti contraenti possono presentare dichiarazioni a norma degli articoli I, II e III del protocollo n. 1. 4. La convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la Comunità europea e un membro dell'Associazione europea di libero scambio avranno depositato gli strumenti di ratifica. 5. Nei confronti di ogni altra parte la convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica. 6. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo n. 2, la presente convenzione sostituisce la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore a norma dei paragrafi 4 e 5. Ogni riferimento alla convenzione di Lugano del 1988 contenuto in altri atti normativi si intende fatto alla presente convenzione. 7. Per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati membri della Comunità europea e i territori non europei di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), la presente convenzione sostituisce la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, e il protocollo relativo all'interpretazione di detta convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle convenzioni di adesione a detta convenzione e a detto protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunità europee, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione nei confronti di quei territori a norma dell'articolo 73, paragrafo 2. |