Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercialeTesto originale |
Art. 71
1. Ogni Stato di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettere a) e b) che voglia diventare parte contraente della presente convenzione:
2. Il depositario trasmette le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1 alle altre parti contraenti prima del deposito dello strumento di adesione da parte dello Stato interessato. |