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Art. 136
2. Effetti della interruzione fra coobbligati 1L’interruzione nei confronti di un debitore solidale o di un condebitore di una prestazione indivisibile vale anche nei confronti degli altri condebitori, purché si fondi su un atto del creditore. 2L’interruzione nei confronti del debitore principale vale anche nei confronti del suo fideiussore, purché si fondi su un atto del creditore. 3Al contrario l’interruzione nei confronti del fideiussore non vale nei confronti del debitore principale. 4L’interruzione nei confronti dell’assicuratore vale anche nei confronti del debitore e viceversa, purché sussista un diritto di credito diretto verso l’assicuratore. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). |