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Art. 40a
H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi I. Campo d’applicazione 1Le seguenti disposizioni sono applicabili ai contratti concernenti cose mobili o servizi destinati all’uso personale o familiare del cliente se:
2Le disposizioni non si applicano ai contratti d’assicurazione e ai negozi giuridici conclusi da istituti finanziari o da banche nell’ambito di contratti esistenti per prestazioni finanziarie ai sensi della legge del 15 giugno 20182 sui servizi finanziari.3 3Nel caso di modificazione importante del potere d’acquisto della moneta, il Consiglio federale adegua in modo corrispondente l’importo indicato nel capoverso 1 lettera b. 1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846; FF 1986 II 231). |