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Art. 6a
3a. Invio di cose non ordinate 1L’invio di una cosa non ordinata non è una proposta. 2Il destinatario non è obbligato a rinviare o a conservare la cosa. 3Se l’invio di una cosa non ordinata è manifestamente dovuto a un errore, il destinatario deve informarne il mittente. 1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846; FF 1986 II 231). |