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Art. 77
2. Termine fissato in altro modo 1Ove l’adempimento d’una obbligazione o d’altro atto giuridico debba aver luogo trascorso un dato termine dalla conclusione del contratto, esso dovrà effettuarsi:
L’espressione «mezzo mese» equivale al termine di 15 giorni, i quali si contano per gli ultimi, se il termine è di uno o più mesi e mezzo. 2In egual modo è computato il termine anche se lo stesso abbia a decorrere non dal giorno del contratto, ma da altra epoca. 3Ove l’adempimento debba seguire entro un certo termine, dovrà aver luogo prima dello spirare del medesimo. |