Legge federale
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Art. 651a328
b. Adeguamento dello statuto 1 Dopo ogni aumento del capitale azionario, il consiglio d’amministrazione riduce in misura corrispondente nello statuto l’ammontare nominale del capitale autorizzato. 2 Scaduto il termine per l’aumento del capitale, il consiglio d’amministrazione decide l’abrogazione della relativa disposizione statutaria. 328Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). |
