Legge federale
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Art. 1012
2. Ordine o divieto di presentazione 1 In qualsiasi cambiale il traente può prescrivere che essa sia presentata per l’accettazione, fissando o non fissando un termine. 2 Egli può vietare nella cambiale che essa sia presentata alla accettazione, a meno che non sia pagabile presso un terzo, o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista. 3 Egli può anche prescrivere che la presentazione per l’accettazione non abbia luogo prima di un certo termine. 4 Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per l’accettazione, fissando o non fissando un termine, salvo che il traente l’abbia dichiarata non accettabile. |