Legge federale
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Art. 427
2. Cure per la merce 1 Se la merce spedita al commissionario per essere venduta si trovi in uno stato difettoso riconoscibile, il commissionario deve riservare le azioni in confronto del vetturale, provvedere alla prova dello stato difettoso e possibilmente alla conservazione della merce ed informarne tosto il committente. 2 Mancando a tali obblighi, il commissionario è responsabile del danno derivato dalla sua negligenza. 3 Se vi ha pericolo che la merce spedita al commissionario per essere venduta deteriori rapidamente, il commissionario può, e, quando l’interesse del committente lo richieda, deve farla vendere coll’intervento dell’autorità competente del luogo in cui essa si trova. |