Costituzione
della Repubblica e Cantone di Ginevra
(Cost.-GE)

Traduzione 1

del 14 ottobre 2012 (Stato 17 settembre 2020)

1 Accettata nella votazione popolare del 14 ott. 2012, in vigore dal 1° giu. 2013. Garanzia federale del 20 mar. 2014 (FF 2014 2701, 2013 79697977). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.


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Art. 10 Sviluppo sostenibile

L’at­ti­vi­tà pub­bli­ca si svol­ge nell’am­bi­to di uno svi­lup­po equi­li­bra­to e so­ste­ni­bi­le.

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