Costituzione
della Repubblica e Cantone di Ginevra
(Cost.-GE)

Traduzione 1

del 14 ottobre 2012 (Stato 17 settembre 2020)

1 Accettata nella votazione popolare del 14 ott. 2012, in vigore dal 1° giu. 2013. Garanzia federale del 20 mar. 2014 (FF 2014 2701, 2013 79697977). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.


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Art. 26 Libertà di opinione e di espressione

1 Ognu­no ha il di­rit­to di for­mar­si una pro­pria opi­nio­ne, di espri­mer­la e di dif­fon­der­la li­be­ra­men­te.

2 Ognu­no ha il di­rit­to di ri­ce­ve­re li­be­ra­men­te in­for­ma­zio­ni, non­ché di pro­cu­rar­se­le pres­so fon­ti ac­ces­si­bi­li a tut­ti e di dif­fon­der­le.

3 Chiun­que, in buo­na fe­de e per sal­va­guar­da­re l’in­te­res­se ge­ne­ra­le, ri­ve­li agli or­ga­ni com­pe­ten­ti com­por­ta­men­ti il­le­ga­li con­sta­ta­ti in ma­nie­ra le­ci­ta be­ne­fi­cia di una pro­te­zio­ne ade­gua­ta.

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