Costituzione
|
Art. 136 Collaborazione intercomunale
1 Per lo svolgimento dei propri compiti, i Comuni possono collaborare tra loro o con collettività vicine situate oltre il confine cantonale o nazionale. 2 La legge definisce gli strumenti della collaborazione intercomunale. 3 Garantisce il controllo democratico delle strutture intercomunali. Può prevedere l’esercizio dell’iniziativa popolare e del referendum a livello intercomunale. |