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Art. 25 Protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio forzato
1Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono. 2I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati. 3Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano. |